L'albo dei Giudici popolari è l'elenco delle persone idonee all'ufficio di giudice popolare presso la Corte di assise e la Corte di assise di appello, costituito dai nominativi dei cittadini che risultano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per essere designati in qualità di giudici popolari presso la Corte d'assise di primo e di secondo grado in occasione delle sessioni di giudizio delle stesse.
REQUISITI DI ISCRIZIONE
Corte di assise
- cittadinanza italiana e godimento diritti civili e politici
- buona condotta morale
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni
- titolo di studio finale di scuola media di primo grado
Corte di assise di appello
- cittadinanza italiana e godimento diritti civili e politici
- buona condotta morale
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni
- titolo di studio finale di scuola media di secondo grado
CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITÀ
Sono comunque esclusi dall'ufficio di giudice popolare le seguenti categorie di persone:
- i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato, in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L'ufficio elettorale trasmette a tutti coloro che nel biennio di competenza hanno compiuto il trentesimo anno di età o sono immigrati in questo Comune, un modello di dichiarazione per l'eventuale iscrizione nei suddetti albi. Gli altri cittadini, non ancora iscritti, che sono in possesso dei requisiti di legge, possono iscriversi presentando apposita domanda presso l'ufficio elettorale del comune di residenza.
QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
Entro il 31 luglio 2023.
La domanda dovrà essere presentata con una delle seguenti modalità:
- direttamente all’ufficio protocollo del Comune;
- a mezzo raccomandata indirizzata al Comune di San Vito di Fagagna, Via Nuova n. 100 - 33030 San Vito di Fagagna (UD);
- per via telematica:
POSTA ELETTRONICA NON CERTIFICATA anagrafe@comune.sanvitodifagagna.ud.it;
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA comune.sanvitodifagagna@certgov.fvg.it.
Quest’ultima possibilità è consentita a condizione che:
- la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
QUANTO DURA
L'iscrizione permane fino a cancellazione d'ufficio per perdita dei requisiti prescritti dalla legge.
NOTIZIE UTILI
- I giudici ai quali è notificato l'avviso debbono trovarsi presenti all'inizio della sessione, salvo che ne siano dispensati dal presidente della Corte di Assise su richiesta motivata per legittimo impedimento.
- L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive.
- I giudici popolari delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello, durante il tempo della sessione in cui prestano servizio effettivo, sono parificati rispettivamente ai magistrati di tribunali e ai consiglieri di Corte di appello nell'ordine delle precedenze nelle funzioni e cerimonie pubbliche.
- Ai giudici popolari spetta una indennità per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione (art. 36 L. 10 aprile, n. 287).
RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge 10 aprile 1951, n. 287 recante "Riordinamento dei giudizi di assise"
Legge 5 maggio 1952, n. 405
Legge 27 dicembre 1956, n. 1441