Enti pubblici vigilati

Ultima modifica 29 agosto 2023

Riferimento normativo: art. 22, comma 1-2-3 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:

a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;

b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;

c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma;

((d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di  società  a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche,  alienazione  di partecipazioni sociali, quotazione di società a  controllo pubblico in  mercati  regolamentati  e   razionalizzazione periodica  delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto  legislativo  adottato ai sensi dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.))

2.  ((Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  9-bis,  per ciascuno degli enti)) di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sonopubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura dellaeventuale partecipazione dell'amministrazione,  alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno  sul  bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di  essi  spettante,  ai risultati di bilancio degli  ultimi  tre  esercizi  finanziari.  Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali ((dei soggetti)) di cui al comma 1 ((...)).

 

NESSUNA SOCIETA' VIGILATA


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